1 Mintga gruppa da glistas che furma ina colliaziun da glistas vegn tractada al cumenzament da la repartiziun dals mandats sco in’unica glista.
2 Ils mandats vegnan repartids sin las singulas glistas da la gruppa tenor ils artitgels 40 e 41. L’artitgel 37 alineas 2 e 2bis resta resalvà.81
81 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 18 da mars 1994, en vigur dapi ils 15 da nov. 1994 (AS 1994 2414; BBl 1993 III 445).
1 Ogni gruppo di liste congiunte é, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.
2 I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l’articolo 37 capoversi 2 e 2bis.83
83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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