1 Ils mandats attribuids a las glistas vegnan repartids sin las candidatas ed ils candidats che han survegnì las pli bleras vuschs.
2 Las candidatas ed ils candidats che n’èn betg elegids daventan suppleantas e suppleants tenor las vuschs ch’ellas e ch’els han survegnì.
3 En cas d’egualitad da las vuschs vegn tratga la sort per la successiun.
1 Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2 I candidati non eletti subentreranno nell’ordine dei voti ottenuti.
3 In caso di parità di voti, decide la sorte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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