141.0 Lescha federala dals 20 da zercladur 2014 davart l'acquist e la perdita dal dretg da burgais svizzer (Lescha davart il dretg da burgais, LDB)

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Art. 31 Uffants minorens

1 Uffants minorens pon inoltrar la dumonda da natiralisaziun mo tras lur represchentanza legala.

2 Uffants minorens da 16 onns e dapli ston ultra da quai declerar en scrit lur atgna intenziun da vulair acquistar il dretg da burgais svizzer.

Art. 31 Minorenni

1 La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale.

2 A partire dall’età di 16 anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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