1 Uffants minorens pon inoltrar la dumonda da natiralisaziun mo tras lur represchentanza legala.
2 Uffants minorens da 16 onns e dapli ston ultra da quai declerar en scrit lur atgna intenziun da vulair acquistar il dretg da burgais svizzer.
1 La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale.
2 A partire dall’età di 16 anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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