Ils uffants minorens dal petent vegnan per regla inclus en la natiralisaziun, sch’els vivan ensemen cun il petent. Per uffants da 12 onns e dapli ston las premissas tenor ils artitgels 11 fin 12 vegnir examinadas en moda independenta e resguardond la vegliadetgna.
Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d’età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate separatamente e conformemente all’età.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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