1 Tgi che posseda ina naziunalitad estra po, suenter avair maridà in burgais svizzer, inoltrar ina dumonda per ina natiralisaziun facilitada, sch’el:
2 Tgi che viva u ha vivì a l’exteriur, po er inoltrar la dumonda, sch’el:
3 In burgais ester po er inoltrar ina dumonda per ina natiralisaziun facilitada tenor ils alineas 1 e 2, sch’il consort acquista il dretg da burgais svizzer suenter la maridaglia:
4 La persuna natiralisada acquista il dretg da burgais chantunal e communal da ses consort svizzer. Sch’il consort posseda plirs dretgs da burgais chantunals e communals, po la persuna natiralisada sa decider d’acquistar mo in sulet da quels.
1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
2 Qualora risieda o abbia risieduto all’estero, lo straniero può presentare una domanda se:
3 Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per:
4 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l’attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l’attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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