1 Per ina natiralisaziun facilitada ston esser ademplids ils criteris d’integraziun tenor l’artitgel 12 alineas 1 e 2.
2 Ultra da quai premetta ina natiralisaziun facilitada ch’il petent na pericliteschia betg la segirezza interna ed externa da la Svizra.
3 Per petents che n’han nagina dimora en Svizra valan las premissas dals alineas 1 e 2 tenor il senn.
1 Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 2.
2 La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
3 Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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