1 Il chantun e las vischnancas procuran per in’assistenza, per in sustegn e per ina integraziun suffizienta da persunas basegnusas.
2 Els promovan l’integraziun sociala e professiunala da persunas ch’èn dischavantagiadas pervia d’in impediment, pervia d’ina malsogna u per auters motivs.
3 En il rom da quai ch’è economicamain supportabel s’engaschan els per ch’ils impediments vegnian resguardads commensuradamain.
4 En il rom da lur pussaivladads procuran els per in access tenor ils basegns da las persunas impedidas als edifizis ed als stabiliments publics.
1 Il Cantone e i comuni provvedono a una sufficiente assistenza, un sostegno e ad una reintegrazione di persone bisognose di aiuto.
2 Promuovono l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate a causa di un handicap, di una malattia o per altri motivi.
3 S’impegnano a favore dell’opportuna considerazione degli handicap, nella misura di quanto economicamente accettabile.
4 Provvedono, nella misura delle loro possibilità, a rendere edifici ed impianti pubblici accessibili ai portatori di handicap.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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