131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 87 Sanadad

1 Il chantun regla la sanadad publica.

2 Il chantun e las vischnancas procuran per ina tgira e per in provediment medicinal cunvegnent, economic e suffizient.

3 Els promovan e sustegnan ensemen la prevenziun sanitara sco er la profilaxa cunter toxicomania.

Art. 87

1 Il Cantone disciplina la sanità pubblica.

2 Il Cantone e i comuni provvedono ad un’adeguata, economica e sufficiente assistenza e cure mediche.

3 Promuovono e sostengono la prevenzione sanitaria e delle tossicodipendenze.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.