1 Il chantun regla la sanadad publica.
2 Il chantun e las vischnancas procuran per ina tgira e per in provediment medicinal cunvegnent, economic e suffizient.
3 Els promovan e sustegnan ensemen la prevenziun sanitara sco er la profilaxa cunter toxicomania.
1 Il Cantone disciplina la sanità pubblica.
2 Il Cantone e i comuni provvedono ad un’adeguata, economica e sufficiente assistenza e cure mediche.
3 Promuovono e sostengono la prevenzione sanitaria e delle tossicodipendenze.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.