1 Ils dretgs da regals dal chantun èn:
2 Il regal da minieras è in dretg da regal da las vischnancas.
3 Ils dretgs da regals dattan il dretg exclusiv d’utilisaziun. Il chantun respectivamain las vischnancas pon profitar sezs da quests dretgs u als surdar a terzas persunas.
4 Tras la lescha po il chantun fundar u pratitgar monopols, sche l’interess da la publicitad pretenda quai.
5 Dretgs privats existents restan resalvads.
1 I diritti di regalia del Cantone sono:
2 La regalia delle miniere è un diritto di regalia dei comuni.
3 I diritti di regalia danno diritto esclusivo allo sfruttamento. Il Cantone rispettivamente il comune può esercitare esso stesso il diritto allo sfruttamento o demandarlo a terzi.
4 Se l’interesse pubblico lo richiede, il Cantone può costituire ed esercitare monopoli tramite legge.
5 Restano riservati diritti privati preesistenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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