131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 85 Regals e monopols

1 Ils dretgs da regals dal chantun èn:

1.
il regal da sal;
2.
il regal da chatscha;
3.
il regal da pestga.

2 Il regal da minieras è in dretg da regal da las vischnancas.

3 Ils dretgs da regals dattan il dretg exclusiv d’utilisaziun. Il chantun respectivamain las vischnancas pon profitar sezs da quests dretgs u als surdar a terzas persunas.

4 Tras la lescha po il chantun fundar u pratitgar monopols, sche l’interess da la publicitad pretenda quai.

5 Dretgs privats existents restan resalvads.

Art. 85

1 I diritti di regalia del Cantone sono:

1.
il monopolio del sale;
2.
la regalia della caccia;
3.
la regalia della pesca.

2 La regalia delle miniere è un diritto di regalia dei comuni.

3 I diritti di regalia danno diritto esclusivo allo sfruttamento. Il Cantone rispettivamente il comune può esercitare esso stesso il diritto allo sfruttamento o demandarlo a terzi.

4 Se l’interesse pubblico lo richiede, il Cantone può costituire ed esercitare monopoli tramite legge.

5 Restano riservati diritti privati preesistenti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.