131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 66 Organs

1 Ils organs obligatorics da las vischnancas politicas èn:

1.
la totalitad da las persunas cun dretg da votar ch’exerciteschan lur dretgs politics a la radunanza communala u a l’urna;
2.
la suprastanza communala;
3.
ulteriuras autoritads a norma da la legislaziun.

2 Las vischnancas pon remplazzar u cumplettar la radunanza communala cun in parlament communal.

Art. 66

1 Organi obbligatori dei comuni politici sono:

1.
l’insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici nell’assemblea comunale o con la votazione per urna;
2.
l’autorità esecutiva;
3.
altre autorità a norma di legge.

2 I comuni possono prevedere che l’assemblea comunale sia sostituita o affiancata da una forma di parlamento comunale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.