131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 65 Autonomia communala

1 L’autonomia da las vischnancas è garantida. Sia dimensiun vegn determinada dal dretg chantunal.

2 Las vischnancas èn spezialmain autorisadas da determinar lur organisaziun, d’instituir lur autoritads e lur administraziun sco er d’ordinar independentamain lur fatgs finanzials.

Art. 65

1 L’autonomia dei comuni è garantita. Il diritto cantonale ne fissa i limiti.

2 I comuni sono in particolare legittimati a definire la propria organizzazione, a istituire le proprie autorità e la propria amministrazione come pure a regolare in modo autonomo il proprio assetto finanziario.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.