1 L’autonomia da las vischnancas è garantida. Sia dimensiun vegn determinada dal dretg chantunal.
2 Las vischnancas èn spezialmain autorisadas da determinar lur organisaziun, d’instituir lur autoritads e lur administraziun sco er d’ordinar independentamain lur fatgs finanzials.
1 L’autonomia dei comuni è garantita. Il diritto cantonale ne fissa i limiti.
2 I comuni sono in particolare legittimati a definire la propria organizzazione, a istituire le proprie autorità e la propria amministrazione come pure a regolare in modo autonomo il proprio assetto finanziario.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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