1 La regenza ha la surveglianza da las vischnancas sco er da las purtadras e dals purtaders da la collavuraziun intercommunala.
2 La surveglianza sa restrenscha sin la controlla giuridica, uschenavant che la lescha na dispona betg autramain.
3 En cas d’abus gravants po ina vischnanca vegnir messa sut curatella.
1 Il Governo esercita la vigilanza sui comuni e sugli organi responsabili della collaborazione fra comuni.
2 La vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.
3 Un comune può essere sottoposto a curatela in gravi casi di amministrazione irregolare.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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