131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 67 Surveglianza

1 La regenza ha la surveglianza da las vischnancas sco er da las purtadras e dals purtaders da la collavuraziun intercommunala.

2 La surveglianza sa restrenscha sin la controlla giuridica, uschenavant che la lescha na dispona betg autramain.

3 En cas d’abus gravants po ina vischnanca vegnir messa sut curatella.

Art. 67

1 Il Governo esercita la vigilanza sui comuni e sugli organi responsabili della collaborazione fra comuni.

2 La vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

3 Un comune può essere sottoposto a curatela in gravi casi di amministrazione irregolare.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.