1 Il cussegl grond u la regenza pon inoltrar, en num dal chantun, ina iniziativa dals chantuns a l’assamblea federala.
2 L’inoltraziun d’ina iniziativa dals chantuns po er vegnir pretendida cun ina iniziativa dal pievel.
1 Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, inoltrare all’Assemblea federale un’iniziativa cantonale.
2 L’inoltro di un’iniziativa cantonale può essere chiesto anche mediante un’iniziativa popolare.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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