Il cussegl grond u la regenza pon pretender, en num dal chantun, che leschas federalas, conclus federals sco er contracts internaziunals vegnian suttamess al pievel per la votaziun.
Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, esigere che leggi federali, decreti federali come pure convenzioni internazionali siano sottoposti a votazione popolare.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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