1 Las vischnancas politicas èn corporaziuns dal dretg public chantunal cun atgna persunalitad giuridica. Ellas sa cumponan da la totalitad da las persunas cun domicil en il territori communal.
2 Ellas èn responsablas per tut ils fatgs locals che na cumpetan betg a las vischnancas burgaisas.
1 I comuni politici sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria. Sono costituiti dall’insieme delle persone domiciliate nel proprio territorio.
2 Sono competenti per tutte le questioni locali che non spettano ai comuni patriziali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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