1 A las commembras ed als commembers da la regenza è scumandada tutta occupaziun accessorica.
2 La represchentanza dal chantun en organs d’interpresas u d’organisaziuns, a las qualas il chantun è participà u las qualas el sustegna, è permessa cun il consentiment da la regenza. La lescha po prevair ulteriuras excepziuns.
1 Ai membri del Governo non è permesso esercitare alcuna attività accessoria.
2 Previa approvazione del Governo è ammessa la rappresentanza del Cantone all’interno di organi di società o di organizzazioni sostenute dal Cantone o a cui esso partecipa. La legge può prevedere ulteriori deroghe.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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