1 La regenza planisescha, fixescha e coordinescha las finamiras ed ils meds da l’agir dal stadi cun resalva da las cumpetenzas da las persunas cun dretg da votar e dal cussegl grond.
2 Ella fa regularmain in program da la regenza.
3 Ella exequescha las leschas e las ordinaziuns sco er ils conclus dal cussegl grond.
4 Ella represchenta il chantun vers l’intern e vers l’extern.
1 Riservate le competenze delle e degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio, il Governo pianifica, fissa e coordina gli obiettivi e l’impiego dei mezzi per l’attività dello Stato.
2 Allestisce regolarmente un programma di Governo.
3 Cura l’esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti del Gran Consiglio.
4 Rappresenta il Cantone dentro e fuori i suoi confini.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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