Il cussegl grond elegia or dal ravugl da la regenza la presidenta u il president sco er la vicepresidenta u il vicepresident per ina perioda d’uffizi d’in onn.
Il Gran Consiglio elegge per il periodo di un anno la o il presidente e la o il vicepresidente del Governo, scegliendole o scegliendoli tra i suoi membri.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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