131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 40 Presidi

Il cussegl grond elegia or dal ravugl da la regenza la presidenta u il president sco er la vicepresidenta u il vicepresident per ina perioda d’uffizi d’in onn.

Art. 40

Il Gran Consiglio elegge per il periodo di un anno la o il presidente e la o il vicepresidente del Governo, scegliendole o scegliendoli tra i suoi membri.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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