1 L’elecziun da la regenza succeda tenor la procedura electorala da maiorz.
2 Il territori dal chantun furma il circul electoral.
3 Ina reelecziun è permessa duas giadas.
1 Il Governo è eletto secondo il sistema maggioritario.
2 Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.
3 La rielezione è ammessa per due volte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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