1 Il cussegl grond ha la surveglianza da la regenza sco er da la dretgira chantunala e da la dretgira administrativa.
2 El è responsabel per la surveglianza suprema da l’administraziun, dals ulteriurs secturs da la giurisdicziun sco er d’autras purtadras e d’auters purtaders d’incumbensas publicas.
1 Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale cantonale e sul Tribunale amministrativo.
2 Gli compete l’alta vigilanza sull’Amministrazione, sugli altri settori della giustizia e su altri enti che svolgono compiti pubblici.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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