1 Uschenavant che la furma da la lescha n’è betg prescritta, po il cussegl grond relaschar ordinaziuns, sch’el vegn autorisà explicitamain da la lescha da far quai.
2 El approva ils contracts interchantunals ed internaziunals, uschenavant che la regenza n’è betg autorisada suletta da concluder els.
3 Il cussegl grond sto vegnir participà en furma adattada a la preparaziun da contracts interchantunals ed internaziunals impurtants.
1 Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge.
2 Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo.
3 Il Gran Consiglio dev’essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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