131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 34 Planisaziun

1 Il cussegl grond relascha las finamiras e las directivas politicas surordinadas.

2 El tracta il program da la regenza, il plan da finanzas ed ulteriuras planisaziuns politicas fundamentalas da la regenza.

3 El po prender conclus davart la cuntinuaziun da la planisaziun e dar incaricas a la regenza.

Art. 34

1 Il Gran Consiglio emana gli obiettivi politici e le linee guida di ordine superiore.

2 Esamina il programma governativo, il piano finanziario e altri programmi politici fondamentali del Governo.

3 Può prendere decisioni sull’attuazione del programma e affidare mandati al Governo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.