131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 19 Dumondas da princip e variantas

1 Il cussegl grond po concluder votaziuns dal pievel davart dumondas da princip.

2 El po proponer ina varianta per in project suttamess al referendum obligatoric u facultativ.

3 Sch’i dat ina votaziun dal pievel, è da suttametter ultra dal project principal er la varianta a las persunas cun dretg da votar. Sch’i na dat betg ina votaziun dal pievel, scroda la varianta.

Art. 19

1 Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio.

2 Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo.

3 Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.