1 Il cussegl grond po concluder votaziuns dal pievel davart dumondas da princip.
2 El po proponer ina varianta per in project suttamess al referendum obligatoric u facultativ.
3 Sch’i dat ina votaziun dal pievel, è da suttametter ultra dal project principal er la varianta a las persunas cun dretg da votar. Sch’i na dat betg ina votaziun dal pievel, scroda la varianta.
1 Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio.
2 Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo.
3 Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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