131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 20 Posiziun

1 Las partidas politicas coopereschan en il process da la furmaziun da l’opiniun e da la voluntad.

2 Ellas pon vegnir sustegnidas dal chantun, premess che lur finamiras e che lur organisaziun correspundian als princips democratics ed als princips dal stadi da dretg.

Art. 20

1 I partiti politici cooperano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.

2 A tale scopo essi possono essere sostenuti dal Cantone e dai comuni, se nei loro obiettivi e nella loro organizzazione rispecchiano i principi democratici e dello Stato di diritto.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.