131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 18 Dretg d’urgenza

1 Leschas che na supportan betg in retard da lur entrada en vigur, pon vegnir messas en vigur immediatamain, sch’il cussegl grond concluda l’urgenza cun ina maioritad da dus terzs da las commembras e dals commembers.

2 Ellas èn suttamessas al referendum facultativ posteriur.

Art. 18

1 Le leggi, la cui entrata in vigore non può essere ritardata, possono essere dichiarate immediatamente in vigore, se il Gran Consiglio ne decreta l’urgenza con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

2 Esse sottostanno al referendum facoltativo susseguente.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.