1 Sche 1 500 persunas cun dretg da votar u in dieschavel da las vischnancas pretendan il referendum facultativ, vegnan suttamess a la votaziun dal pievel:
2 Il cussegl grond po suttametter al referendum facultativ conclus che pertutgan sia cumpetenza definitiva. Conclus davart il pe da taglia, davart il preventiv e davart il quint dal stadi sco er affars da giustia ed elecziuns na pon betg vegnir suttamess al referendum.
3 La dumonda per exequir la votaziun dal pievel sto vegnir fatga entaifer 90 dis suenter la publicaziun uffiziala dal conclus.
1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo:
2 Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum.
3 La domanda di svolgimento della votazione popolare dev’essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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