1 Il dretg d’eleger e da votar general, egual, liber, direct e secret è garantì. Resalvadas restan votaziuns cun tegnair si il maun en radunanzas communalas.6
2 Ils projects da votaziun duain esser simpels ed enclegentaivels. I sto vegnir garantida ina furmaziun ed ina manifestaziun nunfalsifitgada da la voluntad.
6 Acceptada dal pievel ils 23 da sett. 2012, entrada en vigur il 1. da schan. 2017; garanzia dals 23 da sett. 2013 (BBl 2013 7827 art. 1 cifra 4 3931).
1 Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee comunali.6
2 I progetti in votazione devono essere semplici e comprensibili. Devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare.
6 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2017. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 4, 3267).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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