Las persunas cun dretg da votar elegian:
7 Acceptada dal pievel ils 23 da sett. 2012, entrada en vigur il 1. da schan. 2015; garanzia dals 23 da sett. 2013 (BBl 2013 7827 art. 1 cifra 4 3931).
8 Abolì en la votaziun dal pievel ils 23 da sett. 2012, cun effect a partir dal 1. da schan. 2015; garanzia dals 23 da sett. 2013 (BBl 2013 7827 art. 1 cifra 4 3931).
Le e gli aventi diritto di voto eleggono:
7 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 4, 3267).
8 Abrogati nella votazione popolare del 23 set. 2012, con effetto dal 1° gen. 2015. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 4, 3267).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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