1 Il Cussegl federal procura per la direcziun politica dal SIC ed ademplescha en quest connex en spezial las suandantas incumbensas:
2 Ils documents en connex cun las incumbensas tenor l’alinea 1 n’èn betg accessibels al public.
3 Il Cussegl federal po concluder en moda autonoma contracts internaziunals davart la collavuraziun internaziunala dal SIC concernent la protecziun d’infurmaziuns u concernent la participaziun a sistems d’infurmaziun internaziunals automatisads tenor l’artitgel 12 alinea 1 litera e.
1 Il Consiglio federale assicura la direzione politica del SIC, assumendo in particolare i compiti seguenti:
2 I documenti in relazione con i compiti di cui al capoverso 1 non sono accessibili al pubblico.
3 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale del SIC in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d’informazione automatizzati internazionali secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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