1 En cas d’ina smanatscha greva ed imminenta po il Cussegl federal incumbensar il SIC da prender mesiras tenor questa lescha, sche quellas èn necessarias per proteger ulteriurs interess impurtants da la Svizra tenor l’artitgel 3.
2 El fixescha en il cas singul la durada, l’intent, il gener e la dimensiun da la mesira.
3 En cas da mesiras da procuraziun suttamessas ad in’autorisaziun sto vegnir observada la procedura d’approvaziun tenor ils artitgels 26–33.
4 Sch’il Cussegl federal dat ina incumbensa tenor l’alinea 1, infurmescha el entaifer 24 uras la DelCG en chaussa.
1 Nel caso di una minaccia grave e incombente, il Consiglio federale può incaricare il SIC di eseguire misure secondo la presente legge, sempre che tali misure siano necessarie per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3.
2 Stabilisce nel caso specifico la durata, lo scopo, il genere e l’estensione della misura.
3 Le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione sottostanno alla procedura di autorizzazione secondo gli articoli 26–33.
4 Se assegna un mandato secondo il capoverso 1, il Consiglio federale ne informa entro 24 ore la DelCG.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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