121 Lescha federala dals 25 da settember 2015 davart il servetsch d'infurmaziun (LSI)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 56 ISCO

1 Il sistem d’infurmaziun per l’exploraziun da la communicaziun (ISCO) serva a controllar ed a diriger l’exploraziun via radio e via cabel.

2 El cuntegna datas per diriger ils meds d’exploraziun sco er per controllar e per rapportar.

3 Ils collavuraturs dal SIC ch’èn incumbensads cun la direcziun da l’exploraziun via radio e via cabel han en la procedura d’invista in access al sistem ISCO.

Art. 56 ISCO

1 Il Sistema d’informazione per l’esplorazione delle comunicazioni (ISCO) serve a controllare e dirigere l’esplorazione radio e l’esplorazione di segnali via cavo.

2 ISCO contiene dati che consentono di dirigere i mezzi d’esplorazione, di procedere a verifiche e di redigere rapporti.

3 I collaboratori del SIC incaricati della direzione dell’esplorazione radio e dell’esplorazione di segnali via cavo hanno accesso a ISCO mediante procedura di richiamo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.