1 Il SIC po manar in sistem d’infurmaziun (Quattro P) che serva ad identifitgar tschertas categorias da persunas estras ch’entran en Svizra u che partan da la Svizra sco er per constatar las datas da l’entrada e da la partenza.
2 El cuntegna datas che resultan tar ils posts da cunfin en il rom da controllas da cunfin e da duana e che servan ad identifitgar las persunas e lur viadis.
3 Ils collavuraturs dal SIC che han l’incumbensa d’identifitgar persunas en connex cun l’adempliment da las incumbensas tenor l’artitgel 6, han en la procedura d’invista in access a Quattro P.
4 Il Cussegl federal fixescha per Quattro P en ina glista betg publica las categorias da las persunas che ston vegnir registradas; el s’orientescha en quest connex vi da la situaziun da smanatscha actuala.
1 Il SIC può gestire un sistema d’informazione per identificare determinate categorie di stranieri che entrano in Svizzera o escono dalla Svizzera e per stabilire le date della loro entrata e uscita (Quattro P).
2 Quattro P contiene dati raccolti nel quadro di controlli di frontiera e doganali presso i posti di confine e che servono a identificare le persone e a individuarne gli spostamenti.
3 I collaboratori del SIC incaricati di identificare persone nel quadro dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 hanno accesso a Quattro P mediante procedura di richiamo.
4 Il Consiglio federale stabilisce, in un elenco non pubblico, le categorie di persone da registrare in Quattro P; al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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