121 Lescha federala dals 25 da settember 2015 davart il servetsch d'infurmaziun (LSI)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 54 Portal OSINT

1 Il portal «Open Source Intelligence» (portal OSINT) serva al SIC per metter a disposiziun datas da funtaunas publicas.

2 El cuntegna datas che resultan da l’utilisaziun da funtaunas publicas.

3 Ils collavuraturs dal SIC han en la procedura d’invista access al portal OSINT.

4 Als collavuraturs da las autoritads executivas chantunalas poi vegnir permess en la procedura d’invista in access a tschertas datas dal portal OSINT.

Art. 54 Portale OSINT

1 Il Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) serve al SIC per approntare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico.

2 Il Portale OSINT contiene dati raccolti in occasione dell’utilizzazione di fonti accessibili al pubblico.

3 I collaboratori del SIC hanno accesso al Portale OSINT mediante procedura di richiamo.

4 Il SIC può accordare ai collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali l’accesso mediante procedura di richiamo a determinati dati del Portale OSINT.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.