121 Lescha federala dals 25 da settember 2015 davart il servetsch d'infurmaziun (LSI)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 40 Obligaziun d’autorisaziun

1 Incumbensas per far exploraziuns via cabel dovran in’autorisaziun.

2 Avant ch’il SIC dat l’incumbensa per in’exploraziun via cabel, sa procura el l’approvaziun dal Tribunal administrativ federal sco er l’autorisaziun dal schef dal DDPS.

3 Il schef dal DDPS consultescha ordavant il schef dal DFAE ed il schef dal DFGP.

Art. 40 Obbligo di autorizzazione

1 I mandati per l’esplorazione di segnali via cavo sottostanno ad autorizzazione.

2 Prima di assegnare un mandato per l’esplorazione di segnali via cavo, il SIC deve ottenere l’autorizzazione del TAF e il nullaosta del capo del DDPS.

3 Il capo del DDPS consulta preliminarmente il capo del DFAE e il capo del DFGP.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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