1 Incumbensas per far exploraziuns via cabel dovran in’autorisaziun.
2 Avant ch’il SIC dat l’incumbensa per in’exploraziun via cabel, sa procura el l’approvaziun dal Tribunal administrativ federal sco er l’autorisaziun dal schef dal DDPS.
3 Il schef dal DDPS consultescha ordavant il schef dal DFAE ed il schef dal DFGP.
1 I mandati per l’esplorazione di segnali via cavo sottostanno ad autorizzazione.
2 Prima di assegnare un mandato per l’esplorazione di segnali via cavo, il SIC deve ottenere l’autorizzazione del TAF e il nullaosta del capo del DDPS.
3 Il capo del DDPS consulta preliminarmente il capo del DFAE e il capo del DFGP.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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