1 Il SIC infurmescha las instanzas cumpetentas dal Servetsch d’infurmaziun da l’armada e dal servetsch da segirezza militara davart eveniments che concernan l’execuziun da lur incumbensas.
2 En il sectur dals contacts militars internaziunals po el collavurar cun las instanzas da l’armada, po dumandar infurmaziuns da talas e dar ad ellas incumbensas per la collavuraziun internaziunala.
3 Il Cussegl federal regla:
1 Il SIC informa le unità competenti del Servizio informazioni dell’esercito e del servizio di sicurezza militare in merito ai fatti che possono incidere sull’esecuzione dei loro compiti.
2 Nell’ambito dei contatti militari internazionali il SIC può collaborare con i servizi competenti dell’esercito, richiedere loro informazioni e assegnare loro mandati in materia di collaborazione internazionale.
3 Il Consiglio federale disciplina:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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