121 Lescha federala dals 25 da settember 2015 davart il servetsch d'infurmaziun (LSI)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 10 Infurmaziun dals chantuns

1 Il Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS) infurmescha las conferenzas interchantunalas da las regenzas regularmain sco er en cas d’eveniments spezials davart il giudicament da la situaziun da smanatscha.

2 Il SIC infurmescha las autoritads executivas chantunalas davart eveniments che concernan l’execuziun da lur incumbensas.

Art. 10 Informazione dei Cantoni

1 Periodicamente e in caso di eventi particolari, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) informa le conferenze governative intercantonali in merito alla valutazione della situazione di minaccia.

2 Il SIC informa le autorità d’esecuzione cantonali in merito ai fatti che possono incidere sull’esecuzione dei loro compiti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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