1 Mintga chantun designescha in’autoritad che collavura cun il SIC cun l’intent d’exequir questa lescha (autoritad executiva chantunala). El procura che questa autoritad possia exequir las incumbensas dal SIC senza retard.
2 Il SIC dat las incumbensas a las autoritads executivas chantunalas en scrit; en cas urgents po el dar ina incumbensa a bucca e confermar tala posteriuramain en scrit.
1 Ogni Cantone designa un’autorità che collabora con il SIC per l’esecuzione della presente legge (autorità d’esecuzione cantonale). Il Cantone provvede affinché l’autorità designata possa eseguire senza indugio i mandati del SIC.
2 Il SIC assegna i mandati alle autorità d’esecuzione cantonali per scritto; in casi urgenti può assegnare oralmente i mandati e confermarli successivamente per scritto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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