Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 93 Approccio standard

1 I fondi propri minimi sono calcolati come segue:

a.
per ogni ambito di attività e per ognuno dei tre anni precedenti è calcolato un indicatore di ricavo che viene moltiplicato per il coefficiente di cui al capoverso 2;
b.
i valori numerici risultanti devono essere addizionati per ogni anno. In questo contesto i valori negativi dei singoli ambiti di attività possono essere computati con i valori positivi di altri ambiti di attività;
c.
i fondi propri minimi corrispondono all’importo della media triennale. Per il calcolo della media gli eventuali addendi negativi sono parificati a zero.

2 Le attività devono essere assegnate ai seguenti ambiti e moltiplicate per i relativi coefficienti:

a.
finanziamento di imprese / consulenza di imprese 18 %
b.
negoziazione 18 %
c.
attività bancaria al dettaglio per i privati 12 %
d.
attività bancaria al dettaglio per le ditte 15 %
e.
traffico dei pagamenti / regolamento dei titoli 18 %
f.
attività di deposito e depositi fiduciari 15 %
g.
gestione patrimoniale istituzionale 12 %
h.
attività di commissione su titoli 12 %

3 La FINMA può fare dipendere l’applicazione dell’approccio standard da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 92 Approche de l’indicateur de base

1 Les fonds propres minimaux correspondent à 15 % de l’indicateur des revenus déterminé par la moyenne des trois dernières années. Seules les années présentant un indicateur positif des revenus sont prises en compte.

2 La FINMA peut subordonner l’utilisation de l’approche de l’indicateur de base à des exigences qualitatives supplémentaires en matière de gestion des risques.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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