Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 60 Strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione

1 La posizione netta in strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che sono strumenti di capitale proprio di un’impresa attiva nel settore finanziario va calcolata secondo l’articolo 52.

2 La posizione netta in strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione di rischio va calcolata secondo l’articolo 51.

3 Nel caso delle posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione l’effettivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti agli strumenti su saggi di interesse e ai titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l’approccio de minimis (art. 82 cpv. 1 lett. a).

Art. 59 Méthode des modèles EPE

1 La FINMA définit le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon la méthode des modèles EPE. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.

2 Les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.