Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 52 Posizione netta in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

1 Le posizioni nette in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario sono calcolate, tenuto conto delle esigenze supplementari di cui ai capoversi 2 e 3, come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più le posizioni sintetiche e i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall’assunzione di titoli in prestito («securities borrowing»)
+
operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
posizioni in relazione con operazioni d’emissione detenute per cinque o meno giorni lavorativi
+
pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta
./.
impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta
+
impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta
./.
pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

2 Nel caso degli strumenti detenuti direttamente che costituiscono capitale proprio o degli strumenti attraverso i quali sono detenuti indirettamente o sinteticamente strumenti di capitale proprio, esclusi gli strumenti propri di capitale proprio, la compensazione di posizioni lunghe e corte in strumenti di capitale proprio è ammessa soltanto se:50

a.
la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono allo stesso strumento di capitale proprio; e
b.
la posizione corta dello strumento ha la stessa durata della posizione lunga o una durata residua di almeno un anno.

3 Nel caso degli strumenti propri di capitale proprio, per ogni componente (CET1, AT1 e T2) vanno determinate le seguenti posizioni nette, da dedurre conformemente agli articoli 32–34 dalla componente corrispondente:

a.
posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti direttamente o sinteticamente; le posizioni lunghe e corte possono essere compensate soltanto se si riferiscono al medesimo strumento di capitale proprio e la posizione corta non presenta un rischio di controparte;
b.
posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti indirettamente attraverso uno strumento finanziario quale un indice o un’opzione su un indice; la compensazione è possibile soltanto se la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono al medesimo strumento di base; il rischio di controparte della posizione corta deve essere coperto.

50 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 51 Position nette

1 Les positions nettes sont calculées comme suit:

stock physique, plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
+
engagements fermes de reprise liés aux émissions, déduction faite des sous-participations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque
+
prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2 Les correctifs de valeurs et les provisions spécifiques portés au passif doivent être déduits de la position nette.

3 Les positions nettes positives sont désignées par les termes «positions nettes longues» et les montants absolus des positions nettes négatives par «positions nettes courtes».

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.