Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 148b Qualità del capitale

1 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, sono computati i seguenti elementi:

a.
il capitale convertibile con un «trigger» elevato considerato come fondi propri complementari ed esistente all’entrata in vigore della presenta modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
b.
il capitale convertibile con un «trigger» basso considerato come fondi propri di base supplementari ed esistente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari fino al momento della prima chiamata di capitale;
c.
il capitale convertibile che secondo la lettera a non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino a un anno prima della scadenza della durata;
d.
il capitale convertibile che secondo la lettera b non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino al momento di un’eventuale risoluzione da parte della banca.

2 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, il capitale convertibile emesso prima dell’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 con un «trigger» del 5 per cento è computato come segue:

a.
se è considerato come fondi propri complementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
b.
se è considerato come fondi propri di base supplementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, fino al momento della prima chiamata di capitale;
c.
se non è più computabile secondo le lettere a e b: in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132 e 133, fino a un anno prima della scadenza della durata.

Art. 148a

115 Introduit par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RO 2014 1269). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.