Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 141 Computabilità dei fondi propri di base e dei fondi propri complementari secondo il diritto anteriore

1 Il capitale di partecipazione e le altre componenti dei fondi propri di base secondo il diritto anteriore che ora non sono più considerati fondi propri di base di qualità primaria o fondi propri di base supplementari e che sono stati emessi prima del 12 settembre 2010 possono essere computati per un periodo massimo di dieci anni conformemente alle disposizioni dei capoversi 6 e 7. È escluso il capitale di partecipazione di banche non organizzate sotto forma di società anonima; il capitale di partecipazione di siffatte banche può continuare a essere computato sui fondi propri di base di qualità primaria secondo lo stesso meccanismo.

2 I fondi propri complementari emessi prima del 12 settembre 2010 secondo il diritto anteriore e non considerati fondi propri complementari conformemente alla presente ordinanza possono essere computati in maniera decrescente come fondi propri complementari conformemente al capoverso 1.

3 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2022 i fondi propri prudenziali sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a.
fondi propri di base di qualità primaria: conformemente alle nuove disposizioni;
b.
fondi propri di base supplementari: conformemente alle nuove disposizioni;
c.
Tier 1 secondo il diritto anteriore: conformemente al capoverso 1;
d.
fondi propri complementari: conformemente alle nuove disposizioni;
e.
Tier 2 secondo il diritto anteriore: conformemente al capoverso 2.

4 Le componenti di cui al capoverso 3 lettere b e c costituiscono fino al più tardi al 31 dicembre 2021 i fondi propri di base supplementari, mentre le componenti di cui alle lettere d ed e costituiscono i fondi propri complementari.

5 Tutte le componenti di cui ai capoversi 1 e 2 sono rilevate quantitativamente al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e addizionate per categoria.

6 Gli importi determinati il 1° gennaio 2013 conformemente al capoverso 5 sono ridotti ogni anno del 10 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2013. Essi costituiscono il limite massimo delle componenti dei fondi propri che possono essere computate secondo il diritto anteriore nell’anno considerato. Gli importi sono computati al massimo nella misura in cui la banca disponga di strumenti di capitale di qualità corrispondente.

7 Se non può più essere computato come fondi propri di base supplementari in seguito alla riduzione progressiva delle possibilità di computazione di cui al capoverso 6, uno strumento di capitale esistente può, sempreché adempia le nuove condizioni per i fondi propri complementari, essere computato come fondi propri complementari nella misura in cui è escluso dai fondi propri di base supplementari.

Art. 140 Fonds propres pris en compte

1 À compter du 1er janvier 2013, ne sont plus réputés constituer des fonds propres les instruments de capital des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires qui ont été émis après le 12 septembre 2010 et qui ne répondent pas aux nouvelles conditions de prise en compte réglementaire. L’al. 3 est réservé.

2 Les instruments de capital émis avant le 12 septembre 2010 peuvent faire l’objet d’une prise en compte dégressive sur une période de dix ans, conformément à l’art. 141; ils ne sont plus réputés constituer des fonds propres à compter du 1er janvier 2022 au plus tard.

3 Les instruments de capital des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires émis entre le 12 septembre 2010 et le 31 décembre 2011 peuvent être pris en compte de façon dégressive selon l’art. 141 si seules les dispositions contractuelles réglant le risque d’insolvabilité font défaut (art. 29).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.