Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 140 Fondi propri computabili

1 Gli strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari emessi dopo il 12 settembre 2010 e che non adempiono le corrispondenti nuove condizioni di computabilità a fini prudenziali non sono più considerati fondi propri dal 1° gennaio 2013. È fatto salvo il capoverso 3.

2 Gli strumenti di capitale emessi prima del 12 settembre 2010 possono essere computati in maniera decrescente su un periodo di dieci anni conformemente all’articolo 141 e non sono più considerati fondi propri al più tardi dal 1° gennaio 2022.

3 Gli strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari emessi tra il 12 settembre 2010 e il 31 dicembre 2011 e per i quali mancano unicamente le disposizioni contrattuali per il caso di incombente insolvibilità (art. 29) possono essere computati in maniera decrescente conformemente all’articolo 141.

Art. 139 Entrée en vigueur de la couverture au moyen de fonds propres de dérivés négociés en bourse et de risques de crédit envers des contreparties centrales

La FINMA détermine à partir de quand les nouvelles prescriptions des standards minimaux de Bâle sur les dérivés négociés en bourse (art. 56, al. 4) et les risques de crédit envers des contreparties centrales (art. 69 et art. 70) doivent être respectées.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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