Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 132 Principio

1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR105.106

2 L’esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all’esigenza complessiva consistente dell’esigenza di base e dei supplementi secondo l’articolo 129. Essa ammonta:

a.
nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
1.
per le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica (art. 124 cpv. 3 lett. a): al 62 per cento dell’esigenza complessiva a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
2.
a livello di unità superiore di un gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3 lett. b) e di importanti gruppi finanziari subordinati (art. 124 cpv. 3 lett. c), se non si applica l’esigenza di cui al numero 1: al 75 per cento dell’esigenza complessiva,
3.
a livello di singolo istituto di una banca secondo l’articolo 124 capoverso 3 lettera c o d, alla somma:
degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali,
del 75 per cento dell’esigenza complessiva, ad eccezione delle partecipazioni da consolidare – compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua – e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo, e
del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità;
b.
nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale: al 40 per cento dell’esigenza complessiva.107

3 I fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 126a. Sono fatti salvi i capoversi 4–7 e l’articolo 132b.108

4 Se una banca di rilevanza sistemica detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, le esigenze di cui al capoverso 2 sono ridotte del fattore 0,5 proporzionalmente ai fondi supplementari detenuti in questa forma. Le esigenze possono essere ridotte al massimo di un terzo.

5 ...109

6 I fondi propri che una banca detiene per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo non possono essere impiegati contemporaneamente per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b.

7 Se in precedenza ha detenuto fondi propri per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo, la banca può successivamente impiegare tali fondi per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b soltanto se le esigenze del presente articolo continuano a essere adempiute con i fondi residui.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

105 RS 952.0

106 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

107 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

108 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

109 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 131b Fonds propres supplémentaires

Sur la base des critères de l’art. 45, la FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.