Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 109 Gruppo di controparti associate

1 Sono considerate gruppo di controparti associate le controparti:

a.
fra le quali vi è un rapporto di controllo o un’interdipendenza economica;
b.
detenute come partecipazione dalla medesima persona o che ne sono dominate direttamente o indirettamente; o
c.
che formano un consorzio.

2 I gruppi di controparti associate devono essere trattati come singola unità.

3 Se la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte supera il 5 per cento dei fondi propri di base computabili, entro tre mesi, e in seguito con cadenza adeguata, deve essere verificata l’esistenza di un’interdipendenza economica fra le controparti.

4 Le controparti centrali non sono considerate un gruppo di controparti associate se le posizioni esistenti nei loro confronti riguardano prestazioni di servizi di compensazione.

5 Le imprese dell’ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono considerate, congiuntamente all’ente di diritto pubblico che le domina, un gruppo di controparti associate se:

a.
l’ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell’impresa; o
b.
l’impresa è una banca.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 107

71 Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.