Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 98 Domanda

1 I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.

2 La domanda deve essere presentata all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede:

a.
dal gestore di un’azienda di cui all’articolo 6 OTerm162 o di una comunità aziendale di cui all’articolo 10 OTerm, che gestisce l’azienda il 31 gennaio;
b.
dal gestore di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari che gestisce l’azienda il 25 luglio.

2bis Se l’azienda, l’azienda d’estivazione o l’azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda debba essere presentata al Cantone d’ubicazione del centro aziendale, dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d’ubicazione deve farsi carico dell’intera esecuzione.163

3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

a.
i tipi di pagamenti diretti secondo l’articolo 2 di cui si fa richiesta;
b.164
i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’OSIAgr;
c.
le superfici per la promozione della biodiversità indicate su una carta, eccetto gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e gli alberi indigeni isolati e in viali alberati; i Cantoni possono richiedere una registrazione mediante il sistema d’informazione geografica;
d.
per i contributi d’estivazione:
1.165
la categoria e il numero di animali estivati, eccetto gli animali della specie bovina e i bufali nonché gli animali della specie equina,
2.
la data dell’ascesa all’alpe,
3.
la data presumibile della discesa dall’alpe,
4.
le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile,
5.
le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione;
e.
i dati necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produzione e dei contributi per l’efficienza delle risorse;
f.
le variazioni di superficie, gli indirizzi delle aziende interessate e i vecchi e i nuovi gestori;
g.
i pagamenti diretti dell’UE ricevuti l’anno precedente per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare.

4 I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell’UE versati.

5 Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L’attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.

6 Il Cantone stabilisce:

a.
se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o elettronicamente;
b.166
se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 2016167 sulla firma elettronica.

162 RS 910.91

163 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).

166 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

167 RS 943.03

Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER

1 Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)162, l’exploitant transmet au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions à l’autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement l’inscription pour:163

a.
les PER;
b.
la contribution à la biodiversité;
c.
la contribution au système de production;
d.
la contribution à l’utilisation efficiente des ressources.

2 En s’inscrivant, l’exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l’art. 7 OCCEA pour le contrôle des PER.164

3 Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les inscriptions visées à l’al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)165 est respecté.166

162 RS 910.15

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

165 RS 919.117.71

166 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.