1 Secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC165 l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:
a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;
b. sottostà all’obbligo di revisione; o
c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2.
2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:
a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi;
b. i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997166 sul riciclaggio di denaro; e
c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera.
1 Conformément à l’art. 61, al. 2, CC161, est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:
2 Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.