Gli atti elettronici, in particolare i documenti che necessitano di una firma, devono essere muniti della firma elettronica qualificata della parte o del suo patrocinatore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.