2. La Parti possono convenire di porre fine al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale in qualsiasi momento prima dell’emissione del lodo arbitrale loro destinato, dandone congiuntamente notifica alla presidenza del tribunale arbitrale.
2. Les Parties pourront,
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.