Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.946.117.14 Accordo del 18 novembre 2003 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN - Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese (con appendice e all.)

0.946.117.14 Accord du 18 novembre 2003 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après nommé «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Exportkreditnämnden, case postale 3064, SE-103 61 Stockholm (ci-après nommé «EKN»), agissant pour le compte du Gouvernement suédois (avec appendices et annexes)

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Art. 14 Conversione del debito

1.  Se il Paese dell’acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di
conversione del debito, gli assicuratori dei crediti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore.

2.  Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito con il Paese dell’acquirente o del debitore, l’assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare, scambiare o condonare tale credito.

3.  L’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel contratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il pagamento di un’indennità.

Art. 13 Règles de procédure

Les règles procédurales de mise en œuvre de la présente convention sont régies par l’appendice 3.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.